contestazione disciplinare

Contestazione disciplinare

contestazione disciplinare

 

La contestazione disciplinare (art. 7, L. 300/1970) è rivolta dal datore di lavoro al lavoratore in conseguenza di un comportamento assunto dal dipendente sul luogo di lavoro non rispettoso dei doveri ai quali deve uniformarsi.

La legge chiarisce espressamente che nessuna sanzione possa essere inflitta al lavoratore senza che vi sia stata una precedente contestazione (art. 7, L. 300/1970).

Il datore di lavoro, pertanto, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli prima contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Ancora prima della contestazione, tuttavia, il datore di lavoro ha l’obbligo di rendere note le norme disciplinari relative a infrazioni e sanzioni apponendo il codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti i lavoratori.

La contestazione disciplinare per essere valida deve rispettare i seguenti requisiti:

-deve essere fatta per iscritto, a pena di illegittimità dell’eventuale successiva sanzione;

– deve indicare il termine, non inferiore a 5 giorni, entro il quale il lavoratore può rendere le proprie giustificazioni;

La giurisprudenza ha poi individuato e precisato le caratteristiche che deve avere la contestazione disciplinare:

  • tempestività: il datore di lavoro deve contestare la condotta immediatamente, ovvero non appena ne venga a conoscenza;
  • specificità: il datore di lavoro deve indicare in modo puntuale e preciso il comportamento del lavoratore a cui si riferisce la contestazione indicando le circostanze di luogo e tempo in cui si è verificato il fatto e la descrizione dell’accaduto, per non frustrare il diritto di difesa del lavoratore;
  • immodificabilità: l’eventuale successiva sanzione deve necessariamente riferirsi ai fatti contenuti nella contestazione.

Se la contestazione non rispetta tutti i requisiti e le caratteristiche indicate, la successiva eventuale sanzione sarà illegittima e, di conseguenza, impugnabile da parte del lavoratore.