Il mobbing e straining è ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile, cardine del sistema di sicurezza e salute sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a garantire che siano adottate tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e mentale dei propri lavoratori.
Tale obbligo impone all’azienda ad evitare qualsiasi comportamento che possa generare un ambiente di lavoro ostile che metta a rischio l’integrità psicofisica del lavoratore.
In questo senso si parla da sempre di mobbing, inteso come condotta sistematica e prolungata da parte del datore di lavoro o del superiore gerarchico, che si traduce in ripetuti comportamenti ostili che si specificano in forme di abuso o persecuzione psicologica, da cui deriva la mortificazione morale ed emarginazione dei lavoratori, con effetti negativi sul loro equilibrio psicofisico e, in generale, sulla loro personalità (Cass. 11777/2019).
Negli ultimi tempi, i Tribunali hanno sempre più frequentemente riconosciuto una forma più attenuata di mobbing, chiamata straining, che ha alcune caratteristiche distintive a cui prestare attenzione.
La giurisprudenza in vigore, basata sull’art. 2087 del codice civile, ultima disposizione del sistema antinfortunistico suscettibile di interpretazione estensiva sia per la rilevanza costituzionale del diritto alla salute sia per i principi di correttezza e buona fede che dovrebbero ispirare lo svolgimento del rapporto di lavoro, ritiene che il datore di lavoro sia tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del lavoratore, anche sotto forma di condizioni di lavoro stressanti in grado di causare danni alla salute. Tradizionalmente, la giurisprudenza definisce il mobbing come quell’insieme di comportamenti di natura persecutoria, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che, con intento persecutorio, vengono posti in essere nei confronti della vittima in maniera sistematica e prolungata nel tempo, direttamente dal datore di lavoro o amministratori o anche da altri dipendenti, (Cass. 12437/2018; Cass. 26684/2017).
È un illecito che si verifica, quindi, se concorrono due elementi: – l’elemento oggettivo, ossia la ripetizione nel tempo di una pluralità di comportamenti vessatori, l’atto lesivo della salute, della personalità o della dignità del lavoratore e il nesso eziologico tra il comportamento descritto e il danno subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; – l’elemento soggettivo, cioè l’intenzione persecutoria comune a tutti i comportamenti dannosi, non meramente negligenti. Lo straining, d’altra parte, differisce dal mobbing nel modo in cui viene perpetrata la condotta illecita: la natura della continuità delle azioni vessatorie non è necessaria. Pertanto, la differenza fondamentale tra mobbing e straining è che nel secondo caso sono sufficienti anche poche azioni isolate, mentre nel primo caso la continuità delle azioni vessatorie è un elemento essenziale.
Lo straining è, quindi, una forma attenuata di mobbing, una condizione psicologica situata a metà strada tra il mobbing e il semplice stress da lavoro.
Si verifica quando ci sono comportamenti stressanti che producono effetti dannosi permanenti nel tempo, consapevolmente eseguiti nei confronti di un dipendente, anche se manca la pluralità di azioni umilianti o sono limitate nel numero e distanziate nel tempo (Cass. 15159/2019; Cass. 18164/2018).
Vi sono, tuttavia, alcuni pronunciamenti recenti che considerano lo straining configurabile anche in assenza di prova dell’elemento soggettivo dell’intenzione persecutoria della condotta umiliante. In sostanza, il datore di lavoro è tenuto ad evitare situazioni di tensione che diano luogo a uno stato che, per le sue caratteristiche di gravità, frustrazione personale o professionale, presumibilmente può dar luogo a questa lieve forma di danno anche se non viene provata una precisa intenzione persecutoria (Cassazione 3291/2016; Cassazione 7844/2018; Cassazione 18164/2018; Cassazione 24883/2019).
Negli ultimi anni c’è stato un progressivo riconoscimento da parte dei giudici di questa nuova figura di danno alla salute del lavoratore, che ha alleggerito l’onere della prova a loro carico;
Si tratta, infatti, di un tipo di illecito che si verifica anche in assenza della costante recidiva nel tempo di comportamenti umilianti e intenti persecutori, tutti elementi che hanno sempre reso difficile la prova del mobbing.
Ciò estende sensibilmente la tutela del lavoratore nei casi di condotta umiliante e ostile da parte del datore di lavoro che, una volta dimostrato, garantisce sempre un risarcimento a favore della vittima per la violazione dell’art. 2087 del Codice Civile anche indipendentemente dalla qualificazione originaria della pretesa. In ogni caso, che si tratti di mobbing o straining, i giudici sono sempre chiamati a constatare l’esistenza di un danno all’integrità psicofisica del lavoratore eziologicamente imputabile alla condotta oppressiva del datore di lavoro. Se ti sei trovato in una situazione di questo tipo, non esitare a contattare un avvocato specializzato che possa assisterti e tutelare i tuoi diritti.